Art. 3.
(Durata dell'incarico).

      1. All'inizio di ogni legislatura, o nel corso di essa, il parlamentare conferisce, secondo le modalità di cui all'articolo 4, a persona di sua fiducia, l'incarico di collaboratore parlamentare per l'espletamento di una o più delle mansioni indicate all'articolo 2.
      2. Le mansioni riferite all'incarico conferito sono espletate sulla base delle direttive e delle disposizioni impartite dal parlamentare, che potrà far cessare l'incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario.
      3. L'incarico di collaborazione, fatta salva l'ipotesi di recesso anticipato per giusta causa dovuta al venire meno del rapporto fiduciario di cui al comma 2 ovvero ad inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, è conferito fino al termine della legislatura.